PRESIDENZA NAZIONALE
Viale delle Milizie, 76
00192 ROMA
tel. 06.37.20.343
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
TITOLO I - Costituzione e scopi
Art. 1
E' costituita, con sede in Roma, l'Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome, Gruppi Corali e Strumentali e Complessi Musicali Popolari.
La sigla dell'Associazione è: ANBIMA, riconosciuta (Ente Nazionale a finalità assistenziali) con Decreto Ministero degli Interni 26.02.1983 ai sensi del D.P.R. 640 del 26.10.1972
Art. 2
L'ANBIMA è apolitica e non ha scopi di lucro, ed ispirandosi ai principi della legge nazionale del volontariato (Legge 266/91) persegue le seguenti finalità unitamente con le Unità di Base associate:
Art. 3
Sono soci dell'ANBIMA:
TITOLO II - Organizzazione generale
Art. 4
L'ANBIMA ha una struttura organizzativa nazionale, regionale e provinciale secondo quanto è previsto dai successivi articoli.
Art. 5
Gli organi dell'ANBIMA a livello Nazionale sono:
A livello Regionale sono:
A livello Provinciale:
I componenti dei vari Consigli decadono qualora non rinnovino la tessera associativa annuale.
TITOLO III - Congresso Nazionale
Art. 6
Il Congresso Nazionale è l'organo sovrano dell'ANBIMA e determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici. Esso ha luogo ogni quattro anni, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle Unità di Base regolarmente iscritte all'ANBIMA o da un terzo dei Comitati Regionali.
Al Congresso Nazionale prendono parte i delegati eletti nei
Congressi Regionali in numero proporzionale alle Unità di Base iscritte nelle rispettive Regioni, secondo le norme e le modalità fissate dall'apposito regolamento.
Il Congresso Nazionale:
Le decisioni del Congresso Nazionale sono vincolanti per tutte le strutture organizzative dell'ANBIMA.
Art. 7
Ad ogni metà mandato, cioè ogni due anni, avrà luogo la Conferenza Organizzativa nazionale, con le modalità previste dal regolamento.
TITOLO IV - Consiglio Nazionale
Art. 8
Il Consiglio Nazionale è composto:
Il Presidente regionale, in caso di forzata assenza, potrà
farsi rappresentare dal Vice Presidente e in mancanza di questo da un componente
del proprio Consiglio Regionale da lui designato, con diritto di voto.
Si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da
almeno un terzo dei suoi componenti effettivi.
E' convocato dal Presidente dell'Associazione con comunicazione scritta e relativo ordine del giorno almeno quindici giorni prima della sua data. In casi eccezionali anche con telegramma o fax con un anticipo di tre giorni.
La riunione del Consiglio Nazionale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti effettivi, in seconda convocazione con qualsiasi numero.
Art. 9
Il Consiglio nazionale nella sua prima riunione post-congressuale provvede ad eleggere:
Art. 10
Compiti del Consiglio Nazionale:
TITOLO V - Il Presidente
Art. 11
Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'ANBIMA a livello Nazionale ed Internazionale ed in tale veste viene delegato ad operare per obiettivi comuni coerenti con i fini statutari, convoca e presiede il Consiglio Nazionale, le riunioni della giunta esecutiva, cura e vigila sul regolare funzionamento degli organi statutari, adottando provvedimenti ritenuti necessari, sentita la Giunta Esecutiva.
Art. 12
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente, tenendosi in
costante collegamento per tutta l'attività dell'ANBIMA.
Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento. Gli sono delegate quelle
funzioni che il Presidente ritiene opportuno attribuirgli.
TITOLO VI - La Giunta Esecutiva
Art. 13
La Giunta Esecutiva Nazionale è l'organo operativo del
Consiglio Nazionale, dà attuazione alle delibere ed ai programmi del Consiglio
Nazionale; delibera gli indirizzi per la gestione economica e finanziaria del
patrimonio, redige i bilanci da presentare al Consiglio Nazionale; predispone
l'istruttoria delle materie che saranno sottoposte al Consiglio Nazionale e
nomina i componenti delle Commissioni, indicando la durata dell'incarico.
E' convocata dal Presidente Nazionale almeno ogni tre mesi.
Può adottare provvedimenti di carattere urgente che verranno sottoposti al Consiglio Nazionale per la ratifica alla prima riunione.
Le funzioni di Segretario delle riunioni della Giunta Esecutiva sono esercitate dal Segretario Nazionale.
La Giunta, inoltre, può avvalersi, a titolo consuntivo, di esperti per i settori di cui all'art. 10.
Potrà partecipare a titolo consuntivo il Direttore dell'organo ufficiale di stampa.
Partecipano alla giunta, senza diritto di voto e su invito del Presidente, i Presidenti delle Commissioni Artistiche Nazionali.
TITOLO VII - Segretario Nazionale
Art. 14
Il Segretario Nazionale è nominato dal Consiglio Nazionale su
proposta del Presidente ed esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi
ed i programmi degli organi nazionali ed opera in diretto collegamento con la
Presidenza Nazionale.
In particolare:
TITOLO VIII - Organizzazione Regionale
Art. 15
Il Congresso Regionale ha luogo ogni quattro anni, o quando ne
sia fatta richiesta da almeno un terzo delle Unità di Base regolarmente iscritte
all'Associazione nella Regione o da un terzo dei Comitati Provinciali.
Al Congresso Regionale prendono parte i delegati eletti nei Congressi, nelle
Assemblee delle Unità di Base, secondo l'apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale. Prendono parte altresì i Presidenti Provinciali ed i Consiglieri Nazionali residenti nella specifica regione.
Il Congresso Regionale:
Art. 16
Il Consiglio Regionale è l'organo di collegamento operativo tra
la Presidenza Nazionali ed i Consigli Provinciali, le Unità di Base ed è dotato di autonomia finanziaria secondo le norme previste dalRegolamento Attuativo.
Il Consiglio è composto:
Tra i membri del Consiglio Regionale, sarà eletto un Vice Presidente.
I suoi compiti sono:
Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti effettivi con comunicazione scritta e relativo ordine del giorno inviato almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
La riunione del Consiglio Regionale è valida in prima convocazione in presenza di almeno i due terzi dei componenti effettivi ed in seconda qualunque sia il numero dei
presenti.
Art. 17
Il Presidente Regionale:
Al Vice Presidente sono delegate le funzioni attribuitegli dal Presidente Regionale e lo sostituisce temporaneamente in caso di suo impedimento.
Art. 18
La Giunta Esecutiva Regionale è l'organo operativo del Consiglio, dà attuazione alle delibere ed ai programmi, redige i bilanci da presentare al Consiglio Regionale e nomina i componenti delle Commissioni Regionali indicando la durata dell'incarico.
TITOLO IX - Organizzazione Provinciale
Art. 19
Il Congresso Provinciale si svolge normalmente ogni quattro
anni in fase di attuazione del Congresso Regionale.
Ne prendono parte i Delegati eletti nelle assemblee delle Uità di Base secondo il regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, ed elegge:
Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente almeno due
volte l'anno e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo sei suoi componenti effettivi o da un terzo delle Unità di Base affiliate, con comunicazione scritta e relativo ordine del giorno inviato almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
La riunione del Consiglio Provinciale è valida in prima convocazione in presenza di almeno i due terzi dei componenti effettivi ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.
I suoi compiti sono:
Art. 20
Il Presidente Provinciale ha la rappresentanza dell'ANBIMA a livello provinciale e in tale veste opera per obiettivi coerenti con i fini statutari dove esiste una Presidenza Provinciale.
Si dovrà adeguare come previsto dall'Art. 17 prunto b.
TITOLO X - Collegio dei Sindaci Revisori
Art. 21
I Collegi dei Sindaci Revisori sono costituiti da tre membri
effettivi e due supplenti con i requisiti previsti dalla Legge, scelti anche tra soggetti non iscritti all'ANBIMA.
I Collegi dei Sindaci Revisori eletti in
sede dei rispettivi congressi, esercitano a livello provinciale, regionale e
nazionale, i poteri di controllo e verifica di tutti gli atti amministrativi
dell'Associazione e predispongono le relazioni di bilancio preventivo e
consuntivo per ogni esercizio finanziario.
A queste cariche possono accedere solo ad uno di questi settori (se si è Rev. conti regionale non si può essere anche Rev. conti nazionale e viceversa).
TITOLO XI - Collegio dei Probiviri
Art. 22
I Collegi dei Probiviri, sono composti da tre membri effettivi
e due supplenti eletti tra i soci delle rispettive sedi congressuali.
I Collegi dei Probiviri intervengono a livello Regionale e Nazionale, per dirimere controversie interne all'ANBIMA.
TITOLO XII - Commissioni Artistiche
Art. 23
Sono costituite le Commissioni Artistiche Nazionali, regionali
e Provinciali nominate annualmente dai rispettivi Consigli secondo quanto
previsto dal Regolamento Attuativo.
I Presidenti delle Commissioni sono eletti tra i membri nominati.
TITOLO XIII - Rivista ufficiale dell'ANBIMA
Art. 24
Organo ufficiale informativo dell'ANBIMA è la rivista "RISVEGLIO MUSICALE" che è gestita da un comitato di redazione coordinato da un membro della Giunta.
TITOLO XIV - Incompatibilità
Art. 25
A tutte le cariche previste dal presente Statuto sono
eleggibili i soci dell'ANBIMA con almeno un anno di anzianità associativa.
Nessun dirigente può rivestire pił di due cariche elettive sia a livello nazionale che locale.
Art. 26
Sono infine incompatibili tutte le cariche elettive ed associative a tutti i livelli con l'esercizio di attività dirette o indirette a carattere commerciale contrastanti con gli scopi dell'ANBIMA od eventuali cariche in seno ad altre associazioni analoghe ma concorrenziali con l'ANBIMA.
TITOLO XV - Patrimonio Sociale
Art. 27
Il patrimonio dell'ANBIMA è costituito da beni mobili e
immobili che per lasciti, donazioni e contributi vengano in possesso dell'ANBIMA.
Le entrate dell'ANBIMA sono costituite dai contributi associativi delle Unità di Base aderenti e dei singoli iscritti, degli interessi attivi, da eventuali contributi di terzi e di altre rendite patrimoniali.
In caso di scioglimento dell'ANBIMA, il patrimonio sarà devoluto ad Enti Pubblici di assistenza.
TITOLO XVI - Disposizioni Generali
Art. 28
Per l'applicazione del presente Statuto, saranno emanate norme
approvate dal Consiglio Nazionale, sentiti gli organi periferici.
Le norme, raccolte in apposito Regolamento, devono sempre accompagnare lo
Statuto.
Art. 29
Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme della legge vigente relative alla disciplina dell'associazione e del volontariato, nonché alle altre leggi presenti e future.
Il presente Statuto è stato approvato dal Congresso Straordinario tenutosi a Tirrenia di Pisa il 12 Aprile 2002 e,
dal Congresso Nazionale Straordinario tenutosi a ROMA il 24 Marzo 2007 che ha apportato alcune modifiche agli Artt. n° 17 e 20.